Salta al contenuto principale

Ufficio Stato civile

Gli uffici curano la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione di matrimonio e morte; aggiornano, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio e ne rilasciano la certificazione.

Municipium

Competenze

  • iscrizione di atti di nascita, cittadinanza e pubblicazioni di matrimonio, morte.
  • iscrizione di accordi di separazione, divorzio, modifica delle condizioni, scioglimento unioni civili;
  • richiesta di celebrazione di matrimoni civili;
  • richiesta di registrazione di disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico – D.A.T.);
  • richiesta di autentica di firma per passaggi di proprietà di veicoli;
  • istanza di rilascio passaporti per minori di anni 12, da trasmettere successivamente in Questura.
Municipium

Tipo di organizzazione

Municipium

Sede principale

Palazzo Dellepiane

Via Nicolò Girardengo, 3, 15067 Novi Ligure AL, Italia

Municipium

Contatti Utili

Telefono : 0143-772383
Municipium

Ulteriori Informazioni

Orari

  • Lunedì dalle 8:30 alle 12:30
  • Martedì dalle 8:30 alle 12:30
  • Mercoledì dalle 8:30 alle 12:30
  • Giovedì dalle 8:30 alle 12:30
  • Venerdì dalle 8:30 alle 12:30
  • Sabato dalle 8:30 alle 12:30

 

Autentica di copie

Presso l'Ufficio dello Stato Civile è possibile richiedere l'autentica di copie conformi all'originale.

L’autenticazione di una copia consiste nella attestazione di conformità all’originale della copia, da parte del  pubblico ufficiale autorizzato.
Sono autorizzati ad autenticare una copia:
Pubblico ufficiale che ha emesso l’atto o presso cui è depositato o al quale deve essere presentato;
Notaio;
Cancelliere;
Segretario Comunale;
Dipendente incaricato dal Sindaco.
La conformità all’originale di una copia di un atto rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di titoli studio o di servizio e dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati può essere attestata dall’interessato con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se presentata ad una Pubblica Amministrazione e a  gestori di pubblico servizio oppure a  privati che vi acconsentano.
L'applicazione della marca da bollo sulla copia autenticata dipende dall'uso che il cittadino farà della copia conforme. Qualora si tratti di un documento composto da più pagine, dovrà essere applicata una marca da bollo ogni quattro facciate autenticate. Per quanto riguarda la richiesta di copia conforme in esenzione da bollo, vedi il modello qui di seguito allegato.

Scarica il Scarica il modello

E' necessario presentare:

  • il documento originale, la fotocopia del documento originale, un documento di identità valido del richiedente l'autentica.
  • Costi: Copia conforme in carta libera € 0.26 per ogni autentica se previsto in base all'uso (vedi modello precedente); Copia conforme in carta legale € 0.52 (e marca da bollo) .

Si precisa che, a far data dal 01/07/2013 (Autorizzazione Prot. 47121 del 17/05/2013- Agenzia delle Entrate Ufficio terr. di Novi Ligure ), relativamente ai suddetti certificati l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modalità virtuale: in questo caso, l'utente non dovrà presentarsi allo sportello già munito di marca da bollo, ma potrà corrispondere il relativo importo ovvero il costo della marca da bollo direttamente allo sportello  .

Per autenticare firme e fotografie, rivolgersi all'Ufficio anagrafe.

Autentica di firma per passaggio di proprietà di autoveicoli e motoveicoli

Presso l'Ufficio dello Stato Civile si autentica la firma del/dei venditore/i del mezzo per il passaggio di proprietà di autoveicoli e motoveicoli. In ufficio deve presentarsi il /i venditore/i munito di:

- certificato di proprietà del mezzo (CDP);

  • dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
  • un proprio documento di identità valido;
  • una marca da bollo .

Il venditore deve dichiarare anche il prezzo di vendita.

Se il mezzo ha più intestatari, devono presentarsi tutti muniti di documento di identità. Se il mezzo è intestato ad una persona giuridica (es. ditta, società) il venditore deve dimostrare di essere persona autorizzata a firmare, ad es. producendo una visura camerale.

Il passaggio di proprietà si considera ultimato soltanto quando il C.d.P. sarà pervenuto al PRA per la conseguente registrazione .

Per autenticare firme (in casi diversi dal passaggio di proprietà) e fotografie, rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Cittadinanza italiana per residenza o per matrimonio con cittadino italiano

NORMATIVA: Legge 5 febbraio 1992 n. 91.

MODALITA' DI RICHIESTA
Viste le molteplici tipologie, l'interessato può rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile .
La richiesta di cittadinanza italiana è in bollo  e deve essere presentata alla Prefettura dall'interessato, previo appuntamento on-line , nei casi di richiesta di cittadinanza per residenza sul territorio italiano o per matrimonio con coniuge italiano.

DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA E GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA

Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana viene notificato dalla Prefettura all'interessato, che per il ritiro dovrà portare una marca da bollo e si dovrà curare di consegnare il decreto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, fissando l'appuntamento per il giuramento.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALL'ISTANZA PER MATRIMONIO 

1)  estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità *;
2)  certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*;
3) titolo di soggiorno
4)  ricevuta di versamento del contributo di € 250,00:  C/C n. 809020    importo € 250,00 -  intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – cittadinanza   Causale: CITTADINANZA-CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero. 

In mancanza del documento di cui al punto 1) l’interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’ indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALL'ISTANZA PER RESIDENZA  

1)  estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;*

2)  certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*

4)  titolo di soggiorno;

5)   modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;

6)  ricevuta di versamento del contributo di € 250,00:   C/C n. 809020    importo € 250,00 -  intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – cittadinanza   Causale: CITTADINANZA-CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94

7)  certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado; (art.9,c.1,lett.a);

8)  sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);

9)  documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);

10)   certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato politico;(art.9 c.1, lett.e) -  art.9 comma 1 lett.e) e art.16 comma 2);**

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

**In mancanza del documento di cui al punto 1) l’interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’ indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (DAT)

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 219 del 22/12/2017, è stato revocato, con Delibera n. 7 del 14/02/2018, il precedente Regolamento Comunale per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento in quanto superato dalla nuova normativa. Pertanto chi intendesse presentare istanza, all'Ufficio di stato civile,  di custodia della propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento, dovrà compilare e sottoscrivere il Modello sotto riportato.

Modello/Informativa Privacy

Servizio Leva

La chiamata alle armi e' stata sospesa ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2004.

Infatti dal 01/01/2005 la chiamata alle armi è soltanto volontaria

Morte

DENUNCE PER DECESSI AVVENUTI IN ABITAZIONI, OSPEDALI, CASE DI CURA, ECC.
NORMATIVA:Regolamento di Polizia Mortuaria; D.P.R. 10/9/90, n. 285
Ordinamento dello Stato Civile DPR 396/2000

DECESSO AVVENUTO IN ABITAZIONE
Della relativa denuncia se ne occupano le Agenzie di Pompe Funebri, che dovranno esebire all'Ufficio il certificato necroscopico ed il modello ISTAT indicante le cause di morte , al fine della redazione dell'atto di morte entro le 24 ore dal decesso (salvo diverse disposizioni in merito al periodo di osservazione)

DECESSO AVVENUTO IN OSPEDALE e CASE DI CURA
Alla denuncia provvedono i direttori delle strutture o i delegati dalle Amministrazioni. Devono essere prodotti l'avviso di morte, il certificato necroscopico e la scheda ISTAT .

In caso di morte violenta o con ipotesi di reato, l'autorizzazione al seppellimento potrà essere rilasciata previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

TRASCRIZIONE ATTI DI MORTE ALL'ESTERO (TRAMITE CONSOLATO O SU RICHIESTA DEL PARENTE INTERESSATO)
NORMATIVA: Regolamento di Polizia Mortuaria; D.P.R. 10/9/90, n. 285;
Ordinamento dello Stato civile DPR 396/2000

MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE
Per la trascrizione degli atti di morte di cittadino italiano avvenuta all'estero, il parente interessato si occupa di far pervenire l'atto originale al Consolato d'Italia nel Paese Estero e il Consolato stesso provvede a trasmetterlo, tradotto e legalizzato, al Comune di residenza del defunto per la trascrizione .

Nascita - Riconoscimento

NORMATIVA: Ordinamento dello Stato Civile: DPR 396/2000

DENUNCIA DI NASCITA

Per la registrazione della nascita ci si può presentare entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuta la nascita oppure entro entro 10 giorni al Comune di residenza della madre o presso il Comune dove è avvenuta la nascita.
La denuncia di nascita relativa ad un figlio di genitori coniugati fra loro può essere effetuata  anche da un solo genitore; per quella relativa al  figlio nato fuori dal matrimonio devono presentarsi entrambi i genitori .
Il dichiarante (o i dichiaranti) deve esibire in originale l'Attestazione di assistenza al parto, rilasciata in Ospedale, ed un valido documento di identità.
La nascita viene registrata immediatamente tramite l'inserimento dei dati e la stampa dell'atto su modelli ministeriali che il genitore (o i genitori) dopo aver letto, sottoscrive.
E' poi possibile ritirare i certificati di nascita.

TRASCRIZIONE DI ATTI DI NASCITA DALL'ESTERO

Gli atti relativi a cittadini italiani e formati all'estero devono essere prodotti dagli interessati al Consolato d'Italia nel Paese Estero, che provvede alla trasmissione al Comune di residenza.

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO

Il riconoscimento di figlio di genitori non coniugati può essere :

  • CONGIUNTO (madre e padre insieme si presentano presso l'ufficio)
  • DISGIUNTO (fatto dal padre o dalla madre).

In caso di riconoscimento da parte di uno dei genitori in data successiva alla dichiarazione di nascita resa dal primo genitore, occorre che entrambi si presentino insieme allo Stato Civile muniti di documento valido . Per il riconoscimento in data successiva, è necessario l'assenso del genitore che per primo ha riconosciuto il minore, assenso che viene reso al momento del riconoscimento da parte dell'altro genitore, direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

E' opportuno informarsi direttamente allo Stato Civile per i singoli casi.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per riconoscimento di BAMBINO GIA' RICONOSCIUTO DA UNO DEI DUE GENITORI:

  • atto di assenso dell'altro genitore (direttamente allo Stato Civile)
  • documento valido per entrambi i genitori
Passaporti

ATTENZIONE: Causa scarsissima disponibilità di appuntamenti sull'Agenda Passaporti della Questura di Alessandria , l'Ufficio Stato Civile è temporaneamente impossibilitato a fissare appuntamenti ai cittadini maggiori di anni 12. Per i minori di anni 12 rimane confermata la possibilità di rivolgersi all'Ufficio Stato Civile.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO BIOMETRICO (CON IMPRONTE DIGITALI)

1) Domanda mod. 308
2) Ricevuta di versamento di Euro 42,50  sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "Importo per rilascio del passaporto elettronico"
3) Due fotografie formato tessera identiche e recenti con le caratteristiche previste per il passaporto
4) Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di  Euro 73,50 da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati .

N.B. Chi avesse già acquistato il contrassegno telematico da 40,29 dovrà integrarlo con un ulteriore contrassegno telematico da € 33,21.

Contestualmente è stata abolita la tassa annuale  del passaporto ordinario, quindi il contributo da € 73,50 è valido fino alla scadenza del documento .

5) Eventuale passaporto scaduto. In caso di rilascio di nuovo passaporto, il vecchio deve essere restituito alla Questura. In caso di smarrimento, è necessaria la denuncia presentata all'Autorità di P.S.

NOTA BENE: A far data dal 04/11/2010 la Questura ha realizzato un nuovo sistema informatico denominato "Agenda passaporto" che agevola gli utenti nello svolgimento di tutti gli adempimenti correlati al rilascio del passaporto.

Il sistema prevede un calendario/agenda elettronico, gestito direttamente dalle Questure e dai Commissariati distaccati , che consente :

1) Ai  Comuni di fissare gli appuntamenti per l'acquisizione delle impronte digitali presso la Questura,  a tutti i cittadini che si presentino presso i loro sportelli per la domanda di rilascio passaporto;
2)Agli stessi cittadini di registrarsi e presentare direttamente da casa, via Web, la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente l'appuntamento presso la Questura, per l'acquisizione delle impronte digitali nel giorno e nell'ora desiderati.

L'accesso al sistema avviene via internet direttamente dal sito:  https//www.passaportonline.poliziadistato.it

Il sistema consente di fissare il giorno e l'ora dell'appuntamento con contestuale compilazione del mod. 308, recante i dati anagrafici e biometrici dell'utente  e successiva stampa, su unico foglio, non solo della ricevuta attestante la data di presentazione presso la Questura , ma altresì del modulo anzidetto e dell'elenco dei documenti richiesti per ottenere il passaporto.

La Questura, non appena ultimato il passaporto ,  dopo circa un mese , spedisce il documento direttamente al Comune di residenza dell'utente;  in alternativa , in caso di urgenza , si può ritirare il passaporto direttamente alla Questura .

ISCRIZIONE DEI FIGLI MINORENNI SUL PASSAPORTO DEI GENITORI

Con la conversione in legge del decreto legge n. 135/2009, contenete l'emendamento relativo alla disciplina dei passaporti, si stabilisce che a partire dal 25/11/2009 non sarà più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore. Le nuove norme, volute a livello comunitario per garantire una maggiore individualità e quindi sicurezza ai minori, prevedono infatti che tutti i minori siano muniti di passaporto individuale. Inoltre la validità del passaporto rilasciato ai minori ha una durata differenziata in base all'età: minori di 3 anni, validità triennale; minori di età compresa tra i 3 e i 18, validità quinquennale. restano comunque valide tutte le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove didposizioni normative, fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate. Qualora il passaporto del genitore sia ancora valido, sarà possibile l'inserimento della sola fotografia all'atto del compimento del decimo anno di età del minore iscritto. NOTA BENE : Sempre ai sensi della conversione del D.L n. 135/2009, per i minori di anni 14 l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori oppure che il nome della persona/ente/compagnia di trasporto cui i minori sono affidati venga menzionato sul passaporto o su una dichiarazione firmata dai genitori. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'Autorità competente al rilascio del passaporto.

Ricerca Genealogica

Le ricerche storiche vengono effettuate presso l'Ufficio dello Stato Civile. L'archivio comprende registri di nascita, matrimonio e morte relativi ad eventi avvenuti nel Comune di Novi Ligure a partire dall'anno 1866 e di cui, su richiesta scritta, possono essere rilsciati certificati o estratti.
Per le persone nate /morte/sposatesi prima del 1866,  si suggerisce di rivolgersi alle Parrocchie di San Nicolò (Via Girardengo) Sant'Andrea (Piazza Sant'Andrea) , San Pietro (Via Roma )

Cambio di nome o cognome

NORMATIVA - : Ordinamento dello Stato Civile - DPR N. 396/2000  e codice civile

Per i cambiamenti di nome o di cognome l'istanza, in bollo,  deve essere presentata in Prefettura di Alessandria .
L'Ufficio di Stato Civile cura l'affissione del Decreto di autorizzazione e quindi provvede alla trascrizione del Decreto di cambiamento emesso dalla Prefettura e alle conseguenti annotazioni e variazioni anagrafiche

Registro comunale delle cremazioni

(Art. 2 ter Legge Regionale 31/10/2007, n.20)

I cittadini residenti potranno chiedere di essere iscritti nel Registro Comunale contenente la volontà alla cremazione, affidamento o alla dispersione delle ceneri, dichiarando la loro volontà di essere cremato e dell’eventuale successivo affidamento delle ceneri

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2025, 09:36

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot